La nuova normativa (Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, N. 24) stabilisce che il responsabile cui rivolgersi per la garanzia è il venditore, ovvero il negoziante. Pertanto è al negoziante dove è stato effettuato l’acquisto che ci si dovrà rivolgere, che sia di una città italiana diversa da quella di residenza o di un altro paese europeo. La garanzia dura 24 mesi e ci sono due mesi di tempo per denunciare un eventuale problema dal momento della scoperta. Il consumatore è difeso per il cosiddetto difetto di conformità (malfunzionamento, prestazioni diverse da quelle pubblicizzate, ecc. ) ed ha diritto alla riparazione senza spese. A seconda dei casi, può anche invocare la sostituzione, un maggior sconto o il rimborso della spesa in funzione dell’entità del difetto. Come sempre, in queste occasioni, un po’ di tatto e diplomazia aiuta a risolvere i problemi. Almeno ai primi approcci.














